Non costituisce reato di furto aggravato ex art. 625 c.p. il prelievo di acqua pubblica in misura eccessiva da un punto di sbocco della rete idrica comunale.
Così la Cassazione con sentenza n. 34455/2018. Secondo la Suprema Corte il fatto è perseguibile solo come violazione amministrativa ai sensi dell’art. 17, comma 3, del R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
La Corte ha applicato al caso in esame il principio di specialità, disciplinato dall’art. 15 del c.p., il quale così recita: “Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.