L’Amministrazione Finanziaria ha più volte sostenuto che i versamenti, a società estere del medesimo gruppo, che si avvalgono di un’unica tesoreria (cash pooling), assumono natura di finanziamenti e devono essere considerati fruttiferi di interesse ad un tasso “normale”, che deve essere determinato in base al mercato, rifacendosi alla disciplina del transfer pricing internazionale.
In particolare, l’A.E. contesta la pattuizione di tassi zero o inferiori al tasso di mercato.
La Cassazione (sent. nn. 13850/2021, 27636/2021; 998/2024) e la Corte di Giustizia Europea (Cgue 02.2022, causa C-257/20), hanno chiarito che in presenza di finanziamenti infragruppo erogati da una controllante a una società estera controllata, è l’Amministrazione Finanziaria che deve provare che il tasso d’interesse applicato è inferiore a quello di mercato.
Naturalmente il contribuente può fornire prova delle ragioni commerciali che giustificano un tasso di interesse inferiore al tasso di mercato.