La Commissione UE ha pubblicato di recente un elenco di trenta stati considerati non cooperativi e quindi inclusi nella blacklist UE. Gli stati inclusi nell’elenco sono: Andorra, Liechtenstein, Guernsey, Monaco, Mauritius, Liberia, Seychelles, Brunei, Hong Kong, Maldives, Cook Island, Nauru, Niue, Marshall Island, Vanuatu, Anguilla, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Grenada, Montserrat, Panama, St. Vincent and Grenadines, St Kitts and Nevis, Turks and Caicos US Virgin Islands.

Questo elenco, tuttavia, non coincide con quello in vigore in Italia. I paesi, considerati paradisi fiscali, per l’Italia sono quelli di cui all’elenco aggiornato della Legge 448/98 (modifiche D.L. 25/03/2010, n. 40):

Andorra; Bahamas; Barbados; Barbuda; Brunei; Gibuti (ex Afar e Issas); Grenada; Guatemala; Hong Kong; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini statunitensi; Kiribati (ex Isole Gilbert); Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Maldive; Nauru; Niue; Nuova Caledonia; Oman; Polinesia francese; Saint Kitts e Nevis; Salomone; Samoa; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Sant’Elena; Sark (Isole del Canale); Seychelles; Tonga; Tuvalu (ex Isole Ellice); Vanuatu.

Da notare che, ogni qualvolta uno di questi stati sottoscrive un accordo di libero scambio di informazioni con il nostro Paese, viene cancellato dalla blacklist.

Con la sottoscrizione dell’accordo tra il Liechtenstein e l’Italia, ora esce anche questo paese. Dal 2016 è prevista anche l’uscita di Hong Kong.

Infine ricordiamo che alcuni Paesi, non compresi nell’elenco di cui sopra, sono considerati paradisi fiscali solo per alcune specifiche attività:

Bahrein: con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

Monaco: con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;

Angola: solo per le società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, per le società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

Antigua: solo per le international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, e per le società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;

Repubblica Dominica: solo per le international companies esercenti l’attività all’estero;

Ecuador: solo per le società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;

Giamaica: solo per le società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e per quelle localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

Kenia: solo per le società insediate nelle Export Processing Zones;

Panama: per le società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, per quelle situate nella Colon Free Zone, oppure operanti nelle Export Processing Zone;

Portorico: per le società esercenti attività bancarie, per quelle previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

Svizzera: per le società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;

Uruguay: solo per le società esercenti attività bancarie e per le holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Raccomandiamo di controllare ogni anno la lista aggiornata ai fini della comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni fatte nel corso dell’anno con i Paesi tax havens (D.L. 25.3.2010, n. 40, art. 1, co. 1)