Il posto barca nei porti turistici deve essere classificato nella categoria catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D12 ed è quindi soggetto a ICI/IMU/TASI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15198/2016 ha definitivamente stabilito che lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, perché nel calcolo del valore catastale di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto e ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.
ndr. che dire degli ormeggi lungo i canali di Venezia. Venezia è tutta un grande porto turistico.