In data 11.05.2011 l’Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n.16/D con cui vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla notifica di esportazione e della prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità per talune operazioni di esportazione, con particolare riguardo alle ipotesi di:

  1. notifica di esportazione della merce nel caso di spedizioni verso paesi extra-UE, effettuate tramite Corrieri Espressi
  2. operazioni di esportazione abbinate a transito effettuate in procedura ordinaria e in procedura di domiciliazione

Notifica di esportazione per operazioni effettuate tramite Corriere Espresso: in via generale l’Agenzia delle Dogane premette che le disposizioni doganali comunitarie e, conseguentemente, nazionali, in materia di esportazione ed attestazione di uscita della merce sono valide ed applicabili per tutti i soggetti economici che intervengono a vario titolo nell’operazione di esportazione. Ciò significa che le esportazioni effettuate tramite Corriere Espresso sono soggette alle stesse disposizioni normative e non vi sono deroghe specifiche soprattutto in materia di rilascio della prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità che rimane una prerogativa dell’Autorità doganale.

Nel caso di spedizioni di merce in paesi extra-UE le dichiarazioni di esportazione sono intestate normalmente al Corriere Espresso con codice 8 o 9 nella casella 2 (esportatore/speditore) della dichiarazione doganale e ad essa è allegata la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione ed altri elementi di identificazione della spedizione. Una volta effettuata l’operazione di esportazione, i Corrieri espressi inviano ai soggetti intestatari delle fatture presentate, a corredo delle dichiarazioni di esportazione, una comunicazione recante gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento della esportazione (M.R.N.), al fine di consentire la verifica sul portale dell’Agenzia dell Dogane dello stato dell’operazione di esportazione. Nel caso in cui da tale verifica il M.R.N. relativo risulti chiuso (uscita conclusa), le fatture ad esso associate sono da considerarsi vistate ai fini della non imponibilità IVA. Data l’importanza per gli esportatori dell’esito dell’operazione di esportazione è necessario che i Corrieri Espressi, in quanto soggetti responsabili ell’operazione dagli stessi posta in essere, si accertino che sia stata regolarmente chiusa. A tal fine, i Corrieri Espressi, nel caso in cui il MRN non risulti chiuso interverranno presso l’ufficio di esportazione per consentire la chiusura dell’operazione. Per quanto concerne la prova dell’uscita della merce per tali operazioni, si applica quanto già disposto dall’Agenzia con la nota prot. 3945 del 27 giugno 2007, punto 2- ove viene precisato che il dato relativo a “risultati di uscita – uscita conclusa” presente nel sistema doganale AIDA (automazione integrata dogane accise) costituisce prova dell’uscita della merce dalla Comunità.

Esportazioni abbinate a transito: per tali operazioni l’Agenzia delle Dogane chiarisce che la notifica dell’esportazione all’operatore economico da parte dell’ufficio di esportazione – che coincide con l’ufficio di partenza del transito – avviene con la stessa modalità delle operazioni di sola esportazione. Per la prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario viene richiamato quanto sopra appena esposto.

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