L’articolo 8, comma 1 del Decreto Sviluppo apporta due modifiche alla disciplina del contratto di inserimento contenuta nel Decreto Legislativo n. 276/2003. In primo luogo, il Decreto Sviluppo interviene sul campo di applicazione del contratto di inserimento, modificando l’articolo 54, comma 1, lettera e) del suddetto D.Lgs nella seguente maniera:

«Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, […], l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: […]e) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; […]»