Con il decreto sviluppo è stato elevato da 5.164 a 10 mila euro l’ammontare di costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso una semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

In caso di distruzione di beni, gli adempimenti da compiere per vincere la presunzione di cessione degli stessi è stata chiarita dal Ministero delle Finanze con la C.M. 23.7.98 n. 193/E, e si riferisce a due tipologie di operazioni:

  1. distruzione di beni
  2. trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico

La particolare procedura prevista per la distruzione: comunicazione alla G.F., presenza dei verificatori alla distruzione, verbale, ecc., non e’ necessaria quando il valore dei beni da distruggere non e’ complessivamente superiore a Euro 10.000

Al posto del verbale potrà essere redatta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che dovra’ contenere: il luogo, la data e l’ora in cui sono stati distrutti o trasformati i beni, la natura, quantità e qualità dei beni, l’ammontare complessivo del costo dei beni distrutti o trasformati e l’eventuale valore ottenibile dalla trasformazione dei beni.