La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13455 del 30.06.2016 ha confermato che la lavoratrice, terminato il periodo di assenza per maternità, ha diritto di ritornare al lavoro nella stessa unità produttiva.
L’articolo 56, comma 1 del D.Lgs 151/2001 recita: “Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune”
Diverso è il caso in cui l’azienda cessi l’intera attività. L’art. 54 del D.Lgs citato, nella fattispecie, ravvisa una ragione valida per derogare alla regola che vieta il licenziamento della lavoratrice fino a un anno di età del bambino.