I soggetti IRES di cui all’art. 73, co. 1, del D.P.R. 917/1986 e i soggetti IRPEF imprenditori (es. gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice) in contabilità ordinaria, possono applicare la mini IRES del 20,50%.
L’aliquota ridotta si applica alla parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva, se realizzati a decorrere dall’esercizio in corso al 31.12.2018, con l’esclusione degli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero a quelle formate con utili derivanti da processi di mera valutazione.
Il D.L. 30.4.2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), in vigore dall’1.5.2019 e da convertire in Legge entro il prossimo 29.6.2019, non chiarisce le modalità applicative per i soggetti IRPEF.