L’articolo 7 del Decreto Legge “Sviluppo” consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° luglio 2011, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1, lett. da a) a c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. L’imposta sostitutiva si calcola sul valore risultante dalla perizia. Le aliquote per calcolare l’imposta da versare sono:

  1. 4% per i terreni, aree edificabili e partecipazioni qualificate
  2. 2% per le partecipazioni non qualificate

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima si applica una maggiorazione a titolo di interessi (3% annuo) da versare contestualmente all’imposta alle date del 30.06.2013 ( II rata) e 30.06.2014 ( III rata). Le perizie dovranno essere giurate entro lo stesso termine del 30 giugno 2012.

La novità di rilievo della nuova rivalutazione consiste nella possibilità di scomputo dell’imposta sostitutiva già versata per precedenti rivalutazioni. Se non si effettua tale detrazione è possibile la richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del dpr n. 602 del 1973, e il termine di decadenza per la richiesta decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.