Nel caso di accesso presso il domicilio, senza regolare autorizzazione del procuratore della Repubblica, tutti i documenti reperiti sono inutilizzabili.
La mancanza dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica, comporta la “inutilizzabilità”, delle prove reperite nel corso della perquisizione illegale atteso che:
a) detta inutilizzabilità non abbisogna di un’espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola;
b) il compito del giudice di vagliare le prove offerte in causa è circoscritto a quelle di cui abbia preventivamente riscontrato la rituale assunzione;
c) l’acquisizione di un documento con violazione di legge non può rifluire a vantaggio del detentore, che sia l’autore di tale violazione, o ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile.
(Cassazione nn. 15230 del 2001, 1344 del 2002 e 19689 del 2004).
Tale principio non si applica ai locali ad uso promiscuo (domicilio con attività).