Con decorrenza dal 1° luglio 2023 il d.lgs. n. 36/2023 che disciplina gli appalti pubblici, ha introdotto l’imposta di bollo sui contratti di appalto di servizi, lavori e forniture. il valore dell’imposta di bollo dovuta si determina nel seguente modo sul valore del contratto al netto dell’IVA:

–             inferiori a 40.000 euro IVA esclusa non è dovuta alcuna imposta di bollo;

–             euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;

–             euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;

–             euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;

–             euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;

–             euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

Per le fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, se dovuta;

L’obbligo del versamento è a carico dell’aggiudicatario.

L’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE). Con la risoluzione del 28 giugno 2023 sono istituiti dei codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:

“1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – art. 18, c. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

“1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE – art. 18, c. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

“1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI – art. 18, c. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.