L’Agenzia delle Dogane conferma che il reato di “contrabbando semplice”, salvo sussistano le aggravanti previste dagli articoli 291- ter, 292 e 294 del DPR 43/1973, è stato depenalizzato.
Niente più carcere, quindi, ma solo sanzioni amministrative. I reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 8/2016 possono essere definiti con il pagamento del 50% della sanzione oltre alle spese del procedimento.
I reati depenalizzati sono:
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali , contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, contrabbando nel movimento marittimo delle merci , contrabbando nel movimento delle merci per via aerea , contrabbando nelle zone extra-doganali, contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, contrabbando nei depositi doganali, contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione, contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea, altri casi di contrabbando.