Il codice civile riconosce l’impresa familiare tra persone, anche dello stesso sesso, unite civilmente.

L’articolo 230-ter del c.c. recita: “Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato”.

Tuttavia se sul piano civilistico le conferme sono già operative dal 5 giugno, sul piano fiscale tardano ad arrivare. Ora anche il convivente dello stesso sesso, unito civilmente, deve avere diritto al trattamento riservato ai familiari dagli articoli 4 comma 1 lett. b) e 5 comma 4 del TUIR. Anche per le successioni e donazioni dovrebbe valere l’esclusione dalle imposte fino a un milione di Euro di valore e si dovrebbe applicare la medesima aliquota riservata al coniuge.