Uno stato ansioso depressivo, ad esempio,  può giustificare l’assenza per malattia della dipendente e anche lo svolgimento di altra attività lavorativa presso terzi, purché non ne comprometta la guarigione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 15989/2016, confermando il precedente orientamento (Cassazione  4237/2015). L’ Autorità giurisdizionale, prima di dichiarare illegittimo il licenziamento, ha comunque l’obbligo di indagare sulla patologia del lavoratore, sul lavoro che svolge durante la malattia e sulla compatibilità di questo con la patologia.

Quindi se il lavoro non compromette la guarigione, ma anzi la accelera, come nel caso di uno stato ansioso, se la malattia non è simulata e se non si viola il divieto di concorrenza, il lavoratore non può essere licenziato perché presta attività presso terzi.