La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge, di vent’anni più giovane, che contrae matrimonio con un ultrasettantenne.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevedeva la riduzione della pensione di reversibilità, da corrispondere al coniuge superstite, qualora il matrimonio fosse stato contratto da un ultrasettantenne con un coniuge più giovane di almeno vent’anni.
L’INPS si allinea alla sentenza e procede alla ricostruzione d’ufficio della pensione riconoscendo gli arretrati (circ. n. 178 del 21.09.2016).
Ora anche al coniuge superstite, di vent’anni più giovane, è dovuto il 60% della pensione liquidata al defunto. Viene meno quindi la presunzione che tale matrimonio abbia una genesi fraudolenta.