I Datori di Lavoro non agricoli o professionisti che ricorrono al lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima della prestazione, alla comunicazione presso la sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016 prevede, come per il lavoro intermittente, che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono al lavoro accessorio, devono, almeno 60 minuti prima della prestazione, inviare alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (tramite SMS o posta elettronica) il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

Il lavoro accessorio è relativo a prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo e solitamente è retribuito a mezzo voucher.