Il regalo di Natale o altra erogazione liberale in natura al dipendente costituisce fringe benefit.

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro, ai suoi dipendenti, può avvenire mediante documenti di legittimazione (voucher) in formato cartaceo o elettronico, riportanti il valore nominale (Risoluzione A E. n. 21/2011, C.M. n. 27/1976 e C.M. n. 502598/1974).

Questi voucher, che non possono essere monetizzati o ceduti a terzi, ma spesi per l’acquisto di beni o per una specifica prestazione, costituiscono fringe benefit per il dipendente e sono tassabili se il loro ammontare complessivo è superiore a euro 258,23 nell’arco dell’intero anno.

A sua volta per il datore di lavoro costituiscono un costo deducibile ai sensi dell’art. 95 del TUIR.