E’ nullo il contratto di locazione di un immobile a uso commerciale se il contratto non è stato registrato.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25503 del 13 dicembre 2016 ha stabilito che il contratto di locazione di un immobile a uso commerciale non registrato è nullo ai sensi dell’art. 1 comma 346 della L. 30/12/2004 n. 311.
Dalla nullità ne discende che la prestazione eventuale costituisce un indebito oggettivo e il diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c.
Del resto il legislatore aveva precisato inequivocabilmente con l’art.1, c. 346/2004 che “ i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero loro porzioni, comunque stipulati sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”. Nel 2011 (art. 3, c. 9 D.Lgs. n.23/2011) era ritornato sulla questione estendendo la sanzione di nullità anche ai casi di simulazione di un contratto, sia in forma parziale, con l’indicazione di un canone di locazione inferiore a quello realmente percepito dal locatore, sia nel caso di un comodato d’uso volto a dissimulare un contratto di locazione in essere, con il corrispettivo celato al Fisco.