Commette un reato penale chi diffonde un’opera altrui senza averne il diritto
L’articolo 171 comma 1 lett. a) della L.633/1941 sanziona penalmente chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana.
Attenzione che per essere in regola serve sia il pagamento dei diritti SIAE che il pagamento dei diritti SCF (per la licenza d’uso concessa dalla società Consortile Fonografici) salvo che quest’ultima abbia incaricato della riscossione la SIAE.
La Cassazione conferma con la sentenza n. 34172/2017 che, per i locali aperti al pubblico, si devono pagare entrambi i diritti : SIAE e SCF e che il reato di cui all’art. 171 è un reato istantaneo.