I finanziamenti concessi dai soci alla società possono essere o no fruttiferi di interessi.

L’art. 46 del TUIR stabilisce che le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all’art. 73, comma 1, si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

Il muto ai sensi dell’art. 1815 del c.c. è per sua natura fruttifero, salva diversa volontà delle parti.

Per evitare l’accertamento di un reddito, in capo al socio finanziatore, bisognerà quindi fornire prova che il finanziamento è infruttifero. La prova può essere data con lo scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica, con atto pubblico, scrittura privata, delibera assembleare o dell’organo amministrativo, causale del bonifico o simili.