Dal 2018 l’enoturismo è parificato all’agriturismo. La legge di bilancio 2018, ai commi da 502 a 505 dell’art. 1, chiarisce la nozione di enoturismo.

Vi rientrano tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.

All’enoturismo si applica la normativa fiscale prevista per l’agriturismo, vale a dire reddito fiscale pari al 25% dei ricavi totali e IVA detraibile per la metà di quella applicata sulle prestazioni.