Gli organi di polizia stradale che accertano l’illecito devono notificare il verbale tramite posta elettronica certificata.

Nella G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017che disciplina le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada tramite posta elettronica certificata.

E’ facoltà di ogni cittadino persona fisica indicare alla PA un proprio indirizzo di Pec ed eleggere il proprio domicilio digitale. Se il cittadino esercita tale facoltà, l’Amministrazione e i gestori o esercenti di pubblici servizi, inclusi naturalmente gli organi di polizia stradale, comunicano con questi esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato e senza oneri di spedizione a suo carico (articolo 3-bis del D.lgs. n. 82/2005, in vigore a decorrere dal 27 gennaio 2018).

Se al momento della contestazione il trasgressore non ha comunicato agli organi procedenti il proprio indirizzo Pec, ovvero se la contestazione è stata differita, è compito dell’Ufficio, da cui dipende l’organo operante su strada, ricercare l’indirizzo Pec, del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche cui abbia accesso (articolo 3 comma 2 del decreto).