L’infortunio occorso al lavoratore per andare o ritornare dal lavoro è risarcibile.

L’infortunio in itinere è stato introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 38/2000. Il lavoratore che subisce un infortunio nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro, anche se è utilizzato un mezzo di trasporto privato, è protetto dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La sola condizione richiesta è che l’uso del mezzo di trasporto privato sia necessario e risponda a criteri di normalità e razionalità. Secondo la Cassazione (n. 16835 del 7/7/2017) l’utilizzo del mezzo di trasporto privato è necessario se non sussiste altra agevole e meno rischiosa soluzione, in particolare attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici, che comporta un minore grado di esposizione al rischio della strada. La necessità può essere giustificata anche da esigenze familiari.