L’accertamento sintetico è applicabile anche all’imprenditore agricolo quando si possono presumere altri redditi.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3260 dello 05.02.2019, uniformandosi a un filone giurisprudenziale consolidato (cfr. sentenze n. 27140/2016, n. 19557/2014, n. 10707/2014, n. 6952/2006 e n. 7005/2003) ha confermato l’applicabilità dell’accertamento sintetico in capo agli imprenditori agricoli.

La Suprema Corte ha evidenziato che è facoltà dell’Agenzia delle entrate procedere a rettificare, utilizzando il metodo sintetico, il reddito dichiarato da parte di un coltivatore diretto quando “da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistente negli indici di spesa più vari), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo”.

Se l’Amministrazione finanziaria fondatamente suppone che sussistano ulteriori redditi di natura diversa, senza avere tra l’altro l’obbligo di individuarne la natura stessa, può procedere all’accertamento sintetico e spetta al contribuente provare che i redditi effettivi, frutto della sua attività agricola, sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che possiede altre fonti di reddito non tassabili o tassate separatamente.