Il decreto sviluppo, all’articolo 7 comma 2 lettera c), ha modificato anche i termini entro i quali devono essere effettuati gli accessi e le ispezioni. E’ stato modificato, in particolare, l’articolo 12 dello statuto dei contribuenti nel quale e stata inserita una disciplina dei controlli agevolata,a favore di soggetti ammessi al regime di contabilita’ semplificata e lavoratori autonomi. L’art. 12 dello Statuto del contribuente regola casi e le modalita’ di accesso dei verificatori dell’Amministrazione finanziaria presso il contribuente, disponendo che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attivita’ commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati, sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo, sul luogo di esercizio dell’attivita .Il contribuente sottoposto a verifica fiscale ha la possibilita’ di esercitare tutta una serie di diritti per far valere le proprie ragioni:

  1. il diritto di essere informato delle ragioni e dell’oggetto della verifica fiscale, e della possibilita’ di farsi assistere da un professionista abilitato dinanzi agli organi di giustizia tributaria ( art. 12, co. 2)
  2. il diritto di richiedere che l’esame della documentazione possa avvenire presso gli uffici finanziari o presso il professionista che lo assiste (art. 12, co. 3)
  3. il diritto (anche del professionista che eventualmente lo assiste) di far verbalizzare nel processo verbale di constatazione osservazioni in ordine ai rilievi effettuati dai verbalizzanti (art. 12, co. 4)
  4. il diritto di rivolgersi al garante del contribuente, nei casi in cui ritenga che i verificatori procedano con modalita non conformi alla legge ( art. 12, co. 6)
  5. il diritto di comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione degli organi di verifica, osservazioni e richieste che saranno valutate dagli uffici impositori ( art. 12, co. 7)

La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non puo superare i 30 giorni, salvo comprovati motivi, nei casi di particolare complessita dell’indagine, individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio, in questo caso la verifica puo protrarsi per ulteriori 30 giorni (art. 12, co. 5).
L’avviso di accertamento, eseguito sulla base di un p.v.c., potra’ essere emanato dopo i 60 giorni previsti per le osservazioni, salvo casi di particolare e motivata urgenza ( art. 12, co. 7).

Il decreto legge sviluppo ha ora stabilito, all’articolo 7 comma 2 lettera c), che dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e’ aggiunto il seguente: il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi come l’eventuale roroga ivi prevista, non puo essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilita’ semplificata e lavoratori autonomi. In caso di proroga, il termine di 15 giorni puo’ essere prorogato di altri 15.

I giorni devono considerarsi come lavorativi e consecutivi (Cassazione sentenza n. 26689/2009).