Quando il consulente ha lo studio nella propria abitazione, per l’accesso o ispezione o verifica e’ necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. La Cassazione Civile Sez. V° con sentenza del 25 marzo 2011, n. 6908 ha confermato che, in base all’articolo 52 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e dell’art. 16 , Legge 27.12.2002, n. 289, quando nell’immobile ove l’Amministrazione Finanziaria intende eseguire accessi ispezioni o verifiche ci sia anche l’abitazione del consulente del contribuente, il quale abbia ivi la residenza anagrafica, e’ indispensabile l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Il Sole 24 Ore del 29 marzo 2011, in un articolo a firma Antonio Iorio, suggerisce di non eccepire subito il difetto di autorizzazione, ma di farlo rilevare successivamente (perchè l’aver accettato l’accesso e’ irrilevante ai fini dell’eccezione di illegittimita’).