L’ accesso presso l’abitazione privata del contribuente può essere effettuato solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, e in caso di gravi indizi di violazione delle norme fiscali.

L’inviolabilità costituzionale del domicilio (art. 14) subisce una deroga solo nei casi stabiliti dalla legge.

L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 e la contestuale sussistenza di gravi indizi di violazione delle norme fiscali costituiscono un’importante barriera a tutela del diritto soggettivo del sottoposto all’indagine.

Tuttavia secondo la Cassazione (sentenza n.20943 del 6 agosto 2019) la contestazione della legittimità dell’atto deve essere eccepita unitamente all’atto finale del procedimento impositivo.