Le imprese italiane con attività internazionale possono ricorrere al “ruling internazionale” per la convalida delle condizioni concordate tra le imprese stesse.

L’impresa con attività internazionale è un’impresa residente nel territorio dello Stato, secondo le disposizioni di legge in materia di imposte sui redditi, che:

  1. Si trovi rispetto a società non residenti in condizioni di controllata o controllante (art. 110, c. 7 TUIR);
  2. Il cui patrimonio, fondo o capitale sociale sia partecipato da soggetti non residenti, o partecipi al capitale, fondo o patrimonio di soggetti non residenti;
  3. Abbia corrisposto a, o percepito da, soggetti non residenti interessi, dividendi, royalties;
  4. Eserciti la sua attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato.

L’istanza, da presentare in carta libera all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia, sezione di Roma o di Milano, riguarda il metodo di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento, i valori in caso di trasferimento della sede da o per l’estero, l’applicazione delle convenzioni bilaterali, l’esistenza di una stabile organizzazione.