Quando tra agente e preponente vi è un rapporto di soggezione del primo al secondo potrebbe configurarsi un rapporto di lavoro subordinato.

Secondo la Cassazione (sentenza n. 4884 del primo marzo 2018) quando l’agente è soggetto al potere direttivo, disciplinare e di controllo del preponente, si configura un rapporto di lavoro subordinato e la risoluzione del contratto, che non rispetta le condizioni per i licenziamenti individuali, costituisce licenziamento illegittimo (ex art. 18 L. 300/1970