Il ritorno all’agricoltura non è solo conseguenza della riscoperta dei valori della terra, ma anche dei numerosi vantaggi fiscali.

L’attività di agriturismo è regolata dall’articolo 2 della L. 96/2006 il quale la definisce come: l’attività di ricezione e ospitalità svolte dagli imprenditori agricoli.

L’imprenditore agricolo (art.2135 c.c.) deve possedere i requisiti previsti: essere in possesso di Diploma di Laurea o diploma in Scienze Agrarie o Forestali, o discipline affini, oppure esercitare attività agricola come titolare, contitolare, coadiuvante familiare, amministratore, lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica, oppure essere in possesso di attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali.

Per avviare l’attività di agriturismo occorre inoltre disporre di un’azienda agricola, in proprietà, usufrutto, affitto, comodato, o per altro valido titolo (senza limiti di superficie).

Le imposte sul reddito si calcolano sul 25% del totale degli incassi, l’IVA si calcola sul 50%. Gli immobili si considerano tutti rurali anche se dotati di piscina.

Un imprenditore su 40.000 euro di incassi pagherà le imposte solo su 10.000 e l’IVA su 20.000.