Dal 4 luglio 2017 non sono più sanzionabili le violazioni di omessa registrazione, omessa istituzione dell’archivio unico informatico e omessa istituzione del registro della clientela.

La circolare del 7 luglio 2017 n. 210557 del Comando Generale della Guardia di Finanza conferma che sono tacitamente abrogate le sanzioni in materia di omessa registrazione, omessa istituzione dell’Archivio unico informatico e di omessa istituzione e tenuta del registro della clientela. Tutto ciò in quanto la Direttiva 2015/849/UE (artt. 40-41) non indica modalità specifiche per l’assolvimento dell’obbligo, e tale obbligo non può essere introdotto dal legislatore nazionale. Permangono tuttavia gli obblighi dell’identificazione del cliente, del titolare effettivo, della natura della prestazione, del controllo durante l’esecuzione della prestazione e della conservazione della documentazione.