Nonostante in Italia ci siano già 240 mila avvocati (269 ogni 100 mila abitanti), la Cassazione (Sezione Unite del 15 marzo 2016) ha definitivamente ammesso all’esercizio della professione forense anche l’avvocato laureato all’estero senza esame di Stato.

L’avvocato, che ha acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale (avvocati stabiliti) dell’albo degli avvocati.