La L. n. 208/2015 o legge di stabilità modifica la responsabilità del cessionario in presenza di cessione d’azienda o ramo d’azienda, in presenza di debiti tributari.

L’articolo 14 del D.Lgs. n. 472/97 prevede che il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

Ora la lettera g, dell’articolo 16 del D. Lgs. 158/2015 introduce un nuovo comma 5 bis, che prevede la disapplicazione della responsabilità, se la cessione è compresa in una procedura concorsuale o in un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Rimane escluso da responsabilità anche il cessionario che si è premunito di richiedere all’Agenzia delle Entrate un certificato attestante le eventuali pendenze fiscali del cedente, se questo risulta negativo.

Le garanzie previste per il cessionario non operano quando il trasferimento è stato effettuato con frode, anche se il trasferimento dei beni è avvenuto in modo frazionato.

Rimane inoltre confermato che si può configurare cessione d’azienda o di ramo d’azienda anche in assenza si uno specifico atto, è sufficiente che si possa configurare l’applicabilità dell’imposta di registro.