Qualora i beni immobili e mobili registrati vengano conferiti in un fondo patrimoniale (artt. da 167 a 171 c.c.) potranno godere di una speciale protezione dalle aggressioni da parte di eventuali creditori terzi.

I beni in questione si presumono destinati al soddisfacimento dei bisogni familiari  e potranno essere aggrediti solo da coloro che vantano crediti per forniture e servizi acquistati nell’interesse della famiglia.

Per costituire il fondo patrimoniale è necessario esista un matrimonio valido, in caso di cessazione del matrimonio (es. divorzio o morte di uno dei coniugi) il fondo viene a cessare. La costituzione avviene per atto pubblico annotato a margine dell’atto di matrimonio e produce i suoi effetti solo dalla trascrizione.

Nonostante le recenti positive sentenze della Cassazione, rimane il dubbio se il vincolo, derivante dalla costituzione del fondo, possa essere opposto ad un’eventuale azione esecutiva dell’amministrazione finanziaria per tributi non pagati.

Ad ogni modo chi desidera proteggere i propri beni in generale, anche senza matrimonio, anche dalle pretese dell’Amministrazione finanziaria e anche se i debiti sono stati contratti nell’interesse della famiglia, spendendo un po’ di più, potrà sempre ricorrere al Trust.