La dichiarazione dei redditi puo’ essere emendata, per errori di fatto o di diritto, anche in fase di contenzioso, se questo e’ utile all’opposizione alla maggiore pretesa tributaria dell’ A.F. La Corte di Cassazione con sentenza n. 2226 del 31 gennaio 2011 ha confermato che l’emendabilita’ della dichiarazione per errori (anche non meramente materiali o di calcolo), da parte del contribuente, e’ sempre possibile, in quanto la dichiarazione non ha valore confessorio, non costituisce fonte dell’obbligazione tributaria (ma si inserisce in un processo di accertamento e riscossione ben piu’ complesso) e , entro un ragionevole lasso di tempo, deve essere riconosciuto al contribuente il diritto di dimostrare l’inesistenza di fatti giustificativi del prelievo (Cass. n. 8362/2002).