Alcuni anni fa il vertice dell’Agenzia delle Entrate decise di coprire i posti dirigenziali vacanti attingendo dall’organico di livello non dirigenziale. Nel 2011 il sindacato Dirpubblica ricorse al TAR contro questo provvedimento, a loro avviso illegittimo. Il TAR del Lazio annullò tali nomine, decise senza espletare i concorsi pubblici previsti dalla legge.

767 dirigenti su 1143 in organico, erano, quindi illegittimi.

Se il dirigente che aveva sottoscritto il provvedimento non ne aveva i poteri, allora l’atto era illegittimo. Migliaia di accertamenti, cartelle esattoriali, pignoramenti, ecc. erano quindi illegittimi.

Per evitare una crisi nazionale, il Governo intervenne nel 2012 con l’articolo 8, comma 24 della Legge 44/2012 introducendo un provvedimento di sanatoria. I dirigenti facenti funzioni sarebbero rimasti al loro posto fino alla nomina, per concorso, dei dirigenti legittimi.

Ora la Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2015 ha dichiarato l’illegittimità (per violazione degli articoli 3, 24, 97, 101, 111, 113 e 117, nonché dell’art. 6, par. 1 CEDU) della sanatoria del 2012.

Che cosa accadrà ora dei provvedimenti firmati da questi dirigenti non dirigenti?

L’interpretazione della Corte Costituzionale è inequivocabile, gli atti sottoscritti dal dirigente illegittimo sono validi solo se si dimostra che il funzionario era specificatamente delegato alla sottoscrizione di quel preciso atto, da un vero dirigente (C.M. n. 7 del 17/7/2003). Ogni altro atto, sottoscritto da un dirigente facente funzioni in forza dell’articolo 8, comma 24 della L. 44/2012, dichiarato incostituzionale, è annullabile.