Chi cessa un rapporto di collaborazione coordinata o di collaborazione a progetto, figure contrattuali superate dal D.Lgs. 81/2015, può chiedere l’indennità di disoccupazione.

A decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31.12.2016, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, che cessano il loro rapporto in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 81/2015, un’indennità di disoccupazione mensile pari al 75% del loro reddito mensile. L’indennità mensile non può superare l’importo di euro 1.300 per il 2015 (1.300 rivalutati per il 2016). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente del 3% al mese. L’indennità è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo dal 1 gennaio dell’anno solare precedente la cessazione del rapporto (max sei mesi).

I lavoratori possono richiedere l’indennità fino ad esaurimento dei fondi ed a condizione che:

  1. Siano al momento della richiesta in stato di disoccupazione
  2. Possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo dal primo gennaio dell’anno solare precedente la cessazione del rapporto.