Se l’ex coniuge, in sede di divorzio, chiede la liquidazione dei suoi diritti (diritto di abitazione, comodato sui mobili, somma una tantum) e rinuncia all’assegno mensile, che era stato previsto con la separazione, perde il diritto alla pensione di reversibilità alla morte dell’ex coniuge, che rimane dovuta per intero all’eventuale nuovo coniuge.

La Cassazione con sentenza n. 9054 del  5 maggio 2016 ha stabilito che al coniuge che ottiene una liquidazione a titolo definitivo in sede di divorzio non è dovuta  la quota di pensione del defunto, che solitamente spetta all’ex coniuge divorziato, se questo rimane titolare di un assegno di divorzio e non si è risposato.

L’ex coniuge che accetta di ricevere l’assegno divorzile in un’unica soluzione, indipendentemente dal nomen jiuris, che gli ex coniugi hanno dato al loro accordo, perde il diritto alla pensione di reversibilità