L’ Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli altri creditori se vogliono perseguire l’erede per i debiti del de cuius devono dimostrare l’accettazione dell’eredità.

La Cassazione (sent. 3611 del 24 febbraio 2016) ha stabilito che deve essere l’Amministrazione Finanziaria  a provare l’accettazione dell’eredità.

Tuttavia è sempre meglio presentare una rinuncia all’eredità (con atto formale presso un notaio  o cancelliere del Tribunale) se si è a conoscenza di una situazione debitoria superiore al patrimonio del de cuius.

L’accettazione dell’eredità, infatti,  può essere espressa (art. 475 c.c.) o tacita (art. 476 c.c.). L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

La sola dichiarazione di successione, anche presentata da uno solo degli eredi,  ai fini fiscali, non costituisce accettazione dell’eredità.