La Corte di cassazione con sentenza n. 29160 del 6/10/2022 conferma che l’onere di provare la non riconducibilità delle operazioni effettuate sul conto corrente di un familiare, quando su questo è delegato ad operare anche il contribuente soggetto ad accertamento, spetta al contribuente.

La Corte ha chiarito, <<in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze>> (Cass., sez.5, sent. n. 13112 del 30 giugno 2020).