Se il fatto è imputabile al professionista, il contribuente può chiedere la non applicazione delle sanzioni.

La Cassazione con la sentenza n. 12620 del 17/6/2016 ha ribadito che il contribuente può invocare l’esimente di cui all’articolo 6, comma 3 del D.Lgs. 472/97 se dimostra che il mancato pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto, denunciato all’autorità giudiziaria, addebitabile a terzi.

Oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, il contribuente dovrà dimostrare di essersi rivolto a un professionista abilitato (dottore commercialista, avvocato, ingegnere, ecc.), altrimenti dovrà rispondere di “culpa in eligendo” (C.M. n. 180/E del 10/07/1998). Si ricorda che non è sufficiente essere laureati in economia aziendale per essere dottori commercialisti (servono l’esame di stato e l’iscrizione all’albo professionale).