Tra le novità introdotte dai D. Lgs. n. 148-149-150-151 del 14.09.2015 c’è l’obbligo, per coloro che vogliono garantirsi la qualifica di “disoccupato”, di iscriversi in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro.

Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per l’impiego.

Chi non è in grado di usare il computer e di iscriversi telematicamente sarà escluso dalla categoria dei disoccupati, ed andrà a costituire il saldo positivo dei nuovi occupati pubblicato dall’ISTAT.

Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche durante il periodo di preavviso.

Ai disoccupati percettori di NASPI (è l’assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, a partire dal 1° maggio 2015, se hanno lavorato almeno 3 mesi, il cui importo mensile varia da 900 Euro a 1.300), se il loro stato disoccupazione eccede i 4 mesi, è riconosciuto, qualora ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso cui stipulano il patto di servizio, per la durata di sei mesi, un ulteriore «assegno individuale di ricollocazione», il cui ammontare varia in funzione del profilo personale. L’assegno è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati.