Il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro durante le festività infrasettimanali.

La Corte di Cassazione con sentenza 18887 del 15 luglio 2019 ha confermato che il lavoratore ha il diritto di astenersi dal prestare l’attività lavorativa in occasione di festività civili o religiose che cadono durante la settimana lavorativa. L’eventuale rinuncia al riposo è rimessa all’accordo delle parti o all’accordo con le organizzazioni sindacali

Il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l’attività lavorativa nelle festività infrasettimanali è nullo.