Era l’ autunno 1984, a Palazzo Chigi c’ era Bettino Craxi, con Giuliano Amato come braccio destro. Bruno Visentini era Ministro delle Finanze, nasceva in quell’anno il regime forfetario. Un sistema di calcolo del reddito imponibile basato sulla forfetizzazione degli incassi. La riforma ebbe vita breve.

Ora con la legge di stabilità 2016, si ritorna al passato. Il nuovo regime forfetario prevede la determinazione forfetaria del reddito, che viene poi tassato con un’imposta del 15% (5% per le nuove attività), sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap.

Possono accedere al nuovo regime tutti coloro (professionisti compresi) che :

  1. Non hanno conseguito ricavi superiori ai limiti indicati nell’allegato alla Legge di Stabilità 2016. Tali limiti cambiano in base al codice ATECO (variano da 15.000 euro a 40.000 euro), nessun rilievo assume l’esercizio in anni precedenti di un’attività d’impresa, arte o professione.
  2. Non hanno sostenuto spese per i collaboratori di importo lordo superiore ad euro 5.000.
  3. Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superava 20.000 euro.

L’accesso al regime dal 1° gennaio 2016 è consentito a tutti coloro che iniziano o sono già in attività.

La sola differenza riguarda l’aliquota dell’imposta sostitutiva, per i primi è fissata al 5% per i primi cinque anni, per gli altri al 15%.

Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività, presumendo il possesso dei requisiti di legge, devono comunicare la scelta di avvalersi del regime forfetario nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del DPR 633/72 (modello AA9/12).

Per chi è già in attività, secondo l’Agenzia delle Entrate (n. 6/2015 paragrafo 9.2) vale il comportamento che decidono di tenere dal 1 gennaio 2016, senza altri adempimenti (comportamento concludente).

I benefici consistono:

  1. Nella determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato in percentuale (dal 40% per il commercio al 78% per i professionisti) sul totale dei ricavi;
  2. Nell’applicazione dell’imposta sostituiva sul reddito come sopra determinato
  3. Nella riduzione del 35% del contributo minimo dovuto all’INPS