Particolari attività, dalle quali derivino esalazioni nocive o rumori molesti, possono essere vietate.
Con la sentenza 2730 del 2017 la Corte d’appello di Milano conferma la validità di clausole inserite nel regolamento condominiale allo scopo di impedire attività che possano arrecare disturbo agli inquilini, nella fattispecie attività di bar.
La Corte ha ribadito che i divieti regolamentari possono essere formulati sia indicando specificamente le attività-destinazioni vietate sia con l’indicazione dei pregiudizi che si intendono evitare. Per accertare la violazione di clausole formulate in termini di elenchi di attività vietate, è sufficiente la prova della natura dell’attività e non è necessario accertare se in concreto la stessa arrechi danni i condomini.
Nel caso si tratti invece di clausole formulate in termini di indicazione dei pregiudizi che si intendono evitare occorre un accertamento di fatto.