La Corte di Giustizie Europea ha ritenuto che alcune norme sulla cooperazione amministrativa violino l’obbligo alla riservatezza imposto dall’articolo 7 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE.

Con tale sentenza la Corte di giustizia ha riconosciuto che il contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva e la prevenzione del rischio di elusione ed evasione fiscale costituiscono obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, che possono infatti porre una limitazione all’esercizio dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 7 della Carta (diritto primario dell’Unione). Tuttavia, il meccanismo in cui la direttiva DAC6 impone obblighi agli intermediari fiscali, in particolare l’articolo 8 ter, paragrafo 5, viola il diritto alla comunicazione tra un avvocato e il suo cliente, garantito dall’articolo 7 della Carta, nella parte in cui prevede che l’avvocato-intermediario, soggetto al segreto professionale, è tenuto a comunicare ad ogni altro intermediario (che non sia suo cliente) informazioni riservate.