L’articolo 1 commi 91 e ss. della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) introduce il “super ammortamento”.

Si tratta di una forzatura contabile (a fini fiscali) a vantaggio di chi (imprese o professionisti) acquista tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 dei beni strumentali nuovi.

L’impresa o il professionista, ai fini del calcolo della quota di ammortamento o del canone di locazione finanziaria, da dedurre annualmente dal reddito, potrà considerare il costo del bene maggiorato del 40%. Vale a dire che se un’autovettura costa 10.000 euro, ai fini del calcolo delle quote annuali di ammortamento si potrà  dire che è costata 14.000 Euro.

Sono esclusi soltanto i beni espressamente elencati nella norma e cioè:

– i fabbricati e le costruzioni,

– i beni per i quali sono stabiliti nel D.M. 31 dicembre 1988 coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,

– le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale,

– il materiale rotabile, ferroviario e tranviario e

– gli aerei completi di equipaggiamento.

L’ Agenzia delle Entrate si è affrettata a precisare che:

– tale vantaggio riguarda solo le imposte sul reddito e non l’IRAP

– l’imputazione degli investimenti al periodo 15/10/2015 – 31/12/2016 segue il criterio generale di competenza

– l’ammortamento può essere dedotto solo a partire dall’entrata in funzione del bene.

La maggiorazione del costo opera solo extra contabilmente e non influisce sul bilancio civilistico. Conferma in tal senso si è avuta con la pubblicazione del modello Unico SC 2016, sul quale al rigo RF 21, destinato agli ammortamenti deducibili, si precisa che per gli acquisti effettuati nel periodo d’imposta 15/10/2015 – 31/12/2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo è maggiorato del 40%.