Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici (art. 1 R.D. n. 267/1942).
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma dell’art. 1 del R.D. n. 267/1942, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Resta invariata la sussistenza del requisito oggettivo dello stato di insolvenza, che precede la dichiarazione di fallimento (art. 5). Per avviare l’istruttoria fallimentare è sufficiente superare la soglia di 30.000,00 euro di debiti scaduti e non pagati.
Per questi e per coloro che non rientrano nella categoria delle imprese commerciali, si può ricorrere alla composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 27 gennaio 2012, n. 3.