Il D. Lgs n. 158 del 24 settembre 2015 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015) riforma il diritto penale tributario italiano.

Il Titolo I del D. Lgs. 158/2015 oltre ad inserire tra le dichiarazioni interessate dal sistema sanzionatorio penale anche quelle dei sostituti d’imposta e le compensazioni di crediti inesistenti,  modifica le soglie di punibilità.

Saranno penalmente rilevanti le evasioni d’imposta superiori a 150.000 euro. L’omessa dichiarazione avrà rilevanza penale solo se l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro. Non saranno più penalmente perseguibili i sostituti d’imposta che hanno omesso il versamento delle ritenute d’acconto per importi inferiori a 150.000 euro. Sono esclusi dal penale anche coloro che non versano IVA per un importo inferiore a 250.000 euro.

Saranno penalmente rilevanti le dichiarazioni fraudolente mediante artifici (operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente e utilizzo di documenti falsi) purché l’ammontare della frode superi 1.500.000 euro.

Nel caso di utilizzo di crediti o ritenute fittizi la soglia di punibilità per le dichiarazioni fraudolente si riduce ad euro 30.000.

Non saranno più considerate, agli effetti del calcolo dei limiti dell’imposta evasa ai fini penali, le rettifiche di costi effettivamente sostenuti, considerati non inerenti o non di competenza.

Aumenta la pena a 1 anno e sei mesi  di reclusione  per coloro che occultano o distruggono le scritture contabili o i documenti obbligatori.

I professionisti che aiutano i clienti a commettere tali reati saranno puniti con la stessa pena aumentata per tutti (contribuente, professionista, intermediario finanziario) del 50%.

Vale la pena di ricordare uno dei principi cardine del nostro sistema penale, quello del “favor rei”. Sulla questione si attendono le prime decisioni della Giurisprudenza per le sentenze già passate in giudicato, mentre sembra del tutto certa l’applicazione del principio, alle azioni in corso.